Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto dei fini e del ruolo svolto dalle Contrade nella città di Siena, sia per tradizione consolidata da circa otto secoli di storia che in virtù di quando previsto dal regolamento comunale approvato il 18 ottobre 1905, nonché della natura di enti dotati di personalità giuridica per antico possesso di stato confermata più volte dalla giurisprudenza, che rendono le contrade stesse coessenziali al comune di Siena e, al contempo, giuridicamente autonome dallo stesso, si intende chiarire che esse, ai fini fiscali, devono considerarsi equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 74, comma 1, del testo unico dell'imposta sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ciò, peraltro, consente di meglio realizzare il programma di risanamento civico e di restauro urbanistico previsto dalla legge n. 75 del 1976, che già coinvolge le Contrade assieme allo Stato e al comune di Siena.

 

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